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Categoria: Normativa
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Normativa di settore.

Marmettola accantonata

La marmettola in quanto rifiuto industriale speciale non pericoloso, per poter essere smaltito in discarica, deve essere sottoposta al rispetto delle norme contenute nel Codice Ambientale e del controllo operativo del SISTRI. Qui di seguito riportiamo un estratto del T.U.A. e della procedura SISTRI .

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88 in vigore dal 29 aprile 2006.

Il decreto legislativo, emanato in esecuzione della delega di cui alla legge 15 dicembre 2004, n. 308, è costituito da 318 articoli, suddivisi in 6 “Parti”:

Con questo decreto è stata “revisionata”   gran parte della normativa di carattere generale per la tutela dell’ambiente, abrogandola e sostituendola. In particolare, sono stati abrogati e sostituiti:

Restano, invece, in vigore (in alcuni casi con marginali modifiche e norme di collegamento) in particolare:

Restano inoltre, per il momento, in vigore gran parte dei regolamenti e decreti attuativi, ancorché emanati in forza delle disposizioni di legge abrogate e destinati a essere sostituiti da nuovi provvedimenti da emanarsi in attuazione del nuovo decreto legislativo. In particolare, restano per il momento in vigore:

[dlgs 152-06 p 3 IV]

La Parte QuartaGestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati –abroga espressamente e sostituisce il decreto legislativo n. 22/1997 recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” nonché, implicitamente, il decreto ministeriale n. 471/1999 recante il “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”. È suddivisa in sei titoli.

Il Titolo I della Parte Quarta – Gestione dei rifiuti (articoli: 177-216) – corrisponde al Titolo I del d.lgs. n. 22/1997, eccettuato l’art. 17 ed è corredato da sei allegati (A - B - C - D - G - H - I) che corrispondono agli omonimi allegati al d.lgs. n. 22/1997. [dlgs 152-06 p 4 I] [dlgs 152-06 p 4 I allegati]

Il Titolo II della Parte Quarta – Gestione degli imballaggi (artt. 217-226) – corrisponde al Titolo II del d.lgs. n. 22/1997 ed è corredato due allegati (E - F) che corrispondono agli omonimi allegati al d.lgs. n. 22/1997. [dlgs 152-06 p 4 II] [dlgs 152-06 p 4 II allegati]

Il Titolo III della Parte Quarta – Gestione di particolari categorie di rifiuti (artt. 227-237) – corrisponde al Titolo III del d.lgs. n. 22/1997. [dlgs 152-06 p 4 III]

Il Titolo IV della Parte Quarta – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 238) – Corrisponde al Titolo IV del d.lgs. n. 22/1997. [dlgs 152-06 p 4 IV]

Il Titolo V della Parte Quarta – Bonifica dei siti contaminati (artt. 239-253) – sostituisce all’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e l’articolato del d.m. n. 471/1999. E’ corredato da cinque allegati: – allegato 1 - Criteri per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, – allegato 2 - Criteri per la caratterizzazione dei siti contaminati, – allegato 3 - Criteri per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza, nonché per l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a costi sopportabili, – allegato 4 - Criteri per l’applicazione di procedure semplificate, – allegato 5 - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare, che sostituiscono gli allegati al d.m. 471/1999. [dlgs 152-06 p 4 V] [dlgs 152-06 p 4 V allegati]

Il Titolo VI, Capo I, della Parte Quarta – Sanzioni in materia di rifiuti e bonifiche (artt. 254-263) – corrisponde al Titolo V, Capo I, del d.lgs. n. 22/1997. [dlgs 152-06 p 4 VI 1] Il Titolo VI, Capo II, della Parte Quarta – Disposizioni transitorie e finali in materia di rifiuti e bonifiche (artt. 264-266) – Corrisponde al Titolo V, Capo II, del d.lgs. n. 22/1997.

Complessivamente tutta la normativa di riferimento è la seguente:

N.B. Il 14 gennaio 2010 è entrato in vigore il D.M. 17 dicembre 2009 "Istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009". Il nuovo Sistema denominato "SISTRI", istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, nato con il duplice obiettivo di rendere possibile un controllo più costante e aggiornato dei flussi di rifiuti speciali per il conseguimento di una maggiore efficacia all’azione di contrasto dei fenomeni di illegalità, semplificando al contempo le procedure per le imprese. A tal fine esso sostituirà gli obblighi di tenuta del registro di carico/scarico, del formulario di identificazione e di dichiarazione annuale MUD con apposite comunicazioni telematiche ed adozione di idonei dispositivi elettronici. In pratica, tutte le informazioni sono state accentrate in un sistema di memorizzazione telematico, al quale ogni operatore della filiera deve fare riferimento per la comunicazione delle quantità e delle qualità dei rifiuti gestiti; per quanto riguarda il trasporto degli stessi, inoltre, il SISTRI prevede l'adozione di un sistema di tracciamento che funzionerà tramite dei supporti tecnologici (black box) da installare sui mezzi di trasporto.