Classificazione rifiuto.

La gestione dei fanghi derivanti dalla lavorazione del marmo è quella disciplinata dal T.U.A. come visto precedentemente nelle "Normative" e cioè la Parte Quarta relativa alla Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – con particolare riferimenti ai seguenti titoli:

  • Il Titolo I della Parte Quarta – Gestione dei rifiuti (articoli: 177-216) – corrisponde al Titolo I del d.lgs. n. 22/1997, eccettuato l’art. 17, è corredato da sei allegati (A - B - C - D - G - H - I) che corrispondono agli omonimi allegati al d.lgs. n. 22/1997. [dlgs 152-06 p 4 I] [dlgs 152-06 p 4 I allegati]I
  • Il Titolo III della Parte Quarta – Gestione di particolari categorie di rifiuti (artt. 227-237) – corrisponde al Titolo III del d.lgs. n. 22/1997. [dlgs 152-06 p 4 III]

Le norme ambientali, tuttavia, equiparano i fanghi derivanti dalla lavorazione del marmo e delle pietre alle "terre e rocce da scavo". Questi materiali, se vengono rispettati determinati requisiti previsti per legge, non sono trattati come rifiuti e possono essere utilizzati per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Interventi volti a garantire il miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali, delle condizioni idrogeologiche e della percezione paesaggistica". Le previsioni di queste ulteriori norme al T.U.A. sono finalizzate all'adozione da parte degli enti locali e degli organi di controllo di tutte le procedure necessarie a garantire uno sviluppo del territorio che sia in linea con i principi base della sostenibilità ambientale.

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