Normativa di settore.
La marmettola in quanto rifiuto industriale speciale non pericoloso, per poter essere smaltito in discarica, deve essere sottoposta al rispetto delle norme contenute nel Codice Ambientale e del controllo operativo del SISTRI. Qui di seguito riportiamo un estratto del T.U.A. e della procedura SISTRI .
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88 in vigore dal 29 aprile 2006.
Il decreto legislativo, emanato in esecuzione della delega di cui alla legge 15 dicembre 2004, n. 308, è costituito da 318 articoli, suddivisi in 6 “Parti”:
- – parte prima: disposizioni generali,
- – parte seconda: VAS, VIA (e IPCC),
- – parte terza: difesa del suolo, tutela e gestione delle acque,
- – parte quarta: rifiuti e bonifiche,
- – parte quinta: tutela dell’aria,
- – parte sesta: danno ambientale, e da 45 allegati.
Con questo decreto è stata “revisionata” gran parte della normativa di carattere generale per la tutela dell’ambiente, abrogandola e sostituendola. In particolare, sono stati abrogati e sostituiti:
- l’art. 6 della legge n. 349/1986 (valutazione di impatto ambientale in sede statale),
- il d.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni (atto di indirizzo e coordinamento per la regolamentazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale),
- la legge n. 183/1989 (sulla difesa del suolo),
- la legge n. 36/1994 (sulle risorse idriche),
- il d.lgs. n. 152/1999 (sulla tutela delle acque),
- il d.lgs. n. 22/1997 (sulla gestione dei rifiuti in generale),
- il d.P.R. 203/1988 (sulla emissioni industriali),
- il d.m. 12 luglio 1990 (recante linee guida per il contenimento le emissioni industriali),
- il d.m. n. 44/2004 (sulle emissioni di composti organici volatili),
- quel che resta della legge n. 615/1966 (prima legge italiana contro l’inquinamento atmosferico),
- il d.P.R. n. 1391/1970 (sulle emissioni degli impianti termici),
- il d.P.C.M. 8 marzo 2002 (sulle caratteristiche dei combustibili ai fini dell’inquinamento atmosferico),
Restano, invece, in vigore (in alcuni casi con marginali modifiche e norme di collegamento) in particolare:
- in materia di autorizzazioni in generale: – il d.lgs. n. 59/2005 (sull’autorizzazione integrata ambientale),
- in materia di tutela delle acque: – il d.P.R. n. 470/1982 (sulla qualità delle acque di balneazione), – il d.lgs. n. 31/2001 (sulla qualità delle acque destinate al consumo umano), – la disciplina speciale per la tutela delle acque della laguna di Venezia,
- in materia di rifiuti: – il d.lgs. n. 95/1992 (sugli oli usati), del quale peraltro vengono abrogati alcuni articoli, – il d.lgs. n. 99/1992 (sull’utilizzo dei fanghi in agricoltura), – il d.lgs. n. 209/1999 (sui policlorodifenili e policlorotrifenili), – il d.lgs. n. 36/2003 (sulle discariche), – il d.lgs. n. 182/2003 (sui rifiuti prodotti dalle navi), – il d.lgs. n. 209/2003 (sui veicoli a motore fuori uso), – il d.lgs. n. 194/2003 (sulle pile e accumulatori), – il d.P.R. n. 254/2005 (sui rifiuti sanitari), – il d.lgs. n. 133/2005 (sull’incenerimento e coincenerimento dei rifiuti), – il d.lgs. n. 151/2005 (sui rifiuti di apparecchiature elettrice e elettroniche),
- in materia di tutela dell’aria: – il d.lgs. n. 351/1999 (sulla valutazione e gestione della qualità dell’aria), – il d.m. n. 60/2002 (sui valori limite di qualità dell’aria), – la disciplina per la tutela dell’ozonosfera, – il d.l. n. 273/2004 (sull’emission trading).
Restano inoltre, per il momento, in vigore gran parte dei regolamenti e decreti attuativi, ancorché emanati in forza delle disposizioni di legge abrogate e destinati a essere sostituiti da nuovi provvedimenti da emanarsi in attuazione del nuovo decreto legislativo. In particolare, restano per il momento in vigore:
- – il d.m. n. 145/1998 sul formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti,
- – il d.m. n. 148/1998 sul registro di carico e scarico dei rifiuti.
[dlgs 152-06 p 3 IV]
La Parte Quarta – Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati –abroga espressamente e sostituisce il decreto legislativo n. 22/1997 recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” nonché, implicitamente, il decreto ministeriale n. 471/1999 recante il “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”. È suddivisa in sei titoli.
Il Titolo I della Parte Quarta – Gestione dei rifiuti (articoli: 177-216) – corrisponde al Titolo I del d.lgs. n. 22/1997, eccettuato l’art. 17 ed è corredato da sei allegati (A - B - C - D - G - H - I) che corrispondono agli omonimi allegati al d.lgs. n. 22/1997. [dlgs 152-06 p 4 I] [dlgs 152-06 p 4 I allegati]
Il Titolo II della Parte Quarta – Gestione degli imballaggi (artt. 217-226) – corrisponde al Titolo II del d.lgs. n. 22/1997 ed è corredato due allegati (E - F) che corrispondono agli omonimi allegati al d.lgs. n. 22/1997. [dlgs 152-06 p 4 II] [dlgs 152-06 p 4 II allegati]
Il Titolo III della Parte Quarta – Gestione di particolari categorie di rifiuti (artt. 227-237) – corrisponde al Titolo III del d.lgs. n. 22/1997. [dlgs 152-06 p 4 III]
Il Titolo IV della Parte Quarta – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 238) – Corrisponde al Titolo IV del d.lgs. n. 22/1997. [dlgs 152-06 p 4 IV]
Il Titolo V della Parte Quarta – Bonifica dei siti contaminati (artt. 239-253) – sostituisce all’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e l’articolato del d.m. n. 471/1999. E’ corredato da cinque allegati: – allegato 1 - Criteri per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, – allegato 2 - Criteri per la caratterizzazione dei siti contaminati, – allegato 3 - Criteri per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza, nonché per l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a costi sopportabili, – allegato 4 - Criteri per l’applicazione di procedure semplificate, – allegato 5 - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare, che sostituiscono gli allegati al d.m. 471/1999. [dlgs 152-06 p 4 V] [dlgs 152-06 p 4 V allegati]
Il Titolo VI, Capo I, della Parte Quarta – Sanzioni in materia di rifiuti e bonifiche (artt. 254-263) – corrisponde al Titolo V, Capo I, del d.lgs. n. 22/1997. [dlgs 152-06 p 4 VI 1] Il Titolo VI, Capo II, della Parte Quarta – Disposizioni transitorie e finali in materia di rifiuti e bonifiche (artt. 264-266) – Corrisponde al Titolo V, Capo II, del d.lgs. n. 22/1997.
Complessivamente tutta la normativa di riferimento è la seguente:
- DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1998: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88.
- DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 Marzo 2003, n. 59.
- DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 2005: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”. Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 Agosto 2005
- DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152: “ Norme in materia ambientale”. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.
- DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 2006, n.186: “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2006.
- DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n.4: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale". Pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n.117: “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2008.
- LEGGE n. 102 del dicembre 2009 "Istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabiltà dei Rifiuti"
- DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 2010, n.117: Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” Abrogazione D. Ministeriale 3 agosto 2005. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 2010.
- DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010 n. 205: "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010.
N.B. Il 14 gennaio 2010 è entrato in vigore il D.M. 17 dicembre 2009 "Istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009". Il nuovo Sistema denominato "SISTRI", istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, nato con il duplice obiettivo di rendere possibile un controllo più costante e aggiornato dei flussi di rifiuti speciali per il conseguimento di una maggiore efficacia all’azione di contrasto dei fenomeni di illegalità, semplificando al contempo le procedure per le imprese. A tal fine esso sostituirà gli obblighi di tenuta del registro di carico/scarico, del formulario di identificazione e di dichiarazione annuale MUD con apposite comunicazioni telematiche ed adozione di idonei dispositivi elettronici. In pratica, tutte le informazioni sono state accentrate in un sistema di memorizzazione telematico, al quale ogni operatore della filiera deve fare riferimento per la comunicazione delle quantità e delle qualità dei rifiuti gestiti; per quanto riguarda il trasporto degli stessi, inoltre, il SISTRI prevede l'adozione di un sistema di tracciamento che funzionerà tramite dei supporti tecnologici (black box) da installare sui mezzi di trasporto.